Condizioni Generali di Vendita di Senfa Cilander Switzerland AG
Le presenti condizioni generali regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti relativi alla fabbricazione e alla consegna di merci da parte di Senfa Cilander Switzerland AG (il venditore).
1. Generalità
1.1. Le presenti condizioni generali regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti relativi alla fabbricazione e alla consegna di merci da parte di Senfa Cilander Switzerland AG (il venditore).
1.2. Con l'invio della conferma d'ordine da parte di Senfa Cilander Switzerland AG, l'acquirente accetta le presenti condizioni generali.
2. Consegna
2.1. Il termine di consegna convenuto si intende rispettato quando, in mancanza di tempestive istruzioni di spedizione da parte dell'acquirente, la merce è pronta per la spedizione alla scadenza della data di consegna.
2.2. In caso di accordi sulla pianificazione delle consegne, deve essere concesso un preavviso di otto settimane per la finitura.
2.3. Le merci non accettate dopo il periodo di accettazione convenuto e confermato tramite conferma d'ordine possono essere fatturate all'acquirente.
2.3. Il venditore si riserva il diritto di effettuare la consegna degli ordini mediante spedizioni parziali.
2.4. Se, per motivi imprevisti e di forza maggiore (ad es. sciopero, incendio, esplosione, inondazione, mancanza di materie prime e di esercizio, ostacolo all'approvvigionamento energetico, guasto ai macchinari, provvedimenti governativi, guerra, ecc.), si verifica un'interruzione parziale o totale di qualsiasi tipo di corretta fabbricazione, ritardando l'esecuzione dell'ordine, il venditore è esonerato dall'obbligo di tempestiva consegna e il termine di consegna convenuto è prorogato per la durata dell'interruzione e delle sue conseguenze. Qualora il venditore si trovi nell'impossibilità di eseguire l'ordine a causa dell'interruzione parziale o totale della corretta fabbricazione, o se l'ordine va perduto per causa di forza maggiore o decisioni ufficiali relative all'esecuzione dell'ordine, ai materiali richiesti o ai diritti spettanti al venditore in base ai termini di vendita, il venditore sarà esonerato dall'obbligo di consegna. In tali casi, sono escluse richieste di risarcimento per mancata o ritardata esecuzione.
2.5. In caso di mora del venditore nella consegna, l'acquirente concederà un termine di grazia di otto settimane per la successiva consegna. Tutte le pretese dell'acquirente per ritardata consegna sono escluse fino alla scadenza del termine per la successiva consegna.
2.6. Le tolleranze per consegne in difetto o in eccesso sono le seguenti: per ordini fino a 1.000 m: 6% in meno; per ordini superiori a 1.000 m: 3% in meno. Non si effettuano conguagli per ammanchi per ordini e bagni di tintura fino a 180 m.
3. Pagamento
3.1. La fattura sarà emessa il giorno della consegna o della messa a disposizione della merce.
3.2. Eventuali supplementi sulle tariffe di tintura e finissaggio successivi all'aggiudicazione del contratto saranno a carico dell'acquirente.
3.3. I campioni saranno forniti e fatturati in conformità con le condizioni emesse dalla Federazione Tessile Svizzera. La fattura sarà emessa al prezzo della merce campionata. Non si concedono sconti sui campioni.
3.4. Non saranno concessi sconti speciali, provvigioni di vendita o gratifiche di alcun tipo.
3.5. Le fatture saranno pagabili in ordine cronologico alle condizioni indicate nella conferma d'ordine.
3.6. I pagamenti saranno sempre utilizzati per saldare i debiti scaduti più vecchi e i relativi interessi di mora maturati.
3.7. Determinante per il rispetto dei termini di pagamento è l'accredito dell'intero importo della fattura sul conto del venditore. I termini di pagamento che cadono di domenica o in un giorno festivo terminano il giorno lavorativo successivo. Le deduzioni non autorizzate saranno addebitate.
3.8. Ai pagamenti effettuati dopo la data di scadenza sarà applicato un interesse di mora congruo, pari al 5% al di sopra del tasso di sconto della Banca Nazionale Svizzera applicabile al momento della fatturazione, con un minimo dell'8%. Le perdite subite nella vendita in valuta estera tra la data di scadenza e quella del pagamento saranno a carico dell'acquirente. Fanno fede i tassi del giorno rilevanti in Svizzera.
3.9. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, carta di credito o assegno; non si accettano cambiali. La compensazione con contropretese contestate, la trattenuta di importi di fatture scadute nonché deduzioni ingiustificate di qualsiasi tipo (ad esempio: per spese postali, di trasferimento e di assicurazione) non sono ammesse.
3.10. Per i pagamenti con carta di credito, la commissione del 4% dell'organizzazione della carta di credito sarà aggiunta all'importo totale della fattura.
3.11. Prima del saldo integrale degli importi delle fatture scadute, compresi gli interessi di mora, il venditore non è tenuto ad alcuna ulteriore consegna derivante da qualsiasi contratto in corso.
3.12. Se l'acquirente è in ritardo con un pagamento scaduto o se si verifica un significativo deterioramento della sua situazione finanziaria, il venditore può richiedere il pagamento prima della consegna della merce per tutte le consegne rimanenti, con eliminazione del termine di pagamento.
3.13. Dazi, tasse, IVA e spese successivamente riscossi per motivi non imputabili al venditore, quali una mancata conferma di esportazione, uno sdoganamento inadeguato o errato effettuato o commissionato dall'acquirente, saranno addebitati in ogni caso.
4. Luogo di adempimento e assunzione del rischio
4.1. Salvo diversa pattuizione, il venditore consegna: EXW (Incoterms 2010). La spedizione della merce acquistata avviene, in mancanza di altro accordo, a rischio dell'acquirente alla tariffa di nolo più favorevole. Se i costi di dogana, sdoganamento, nolo, movimentazione e/o assicurazione sono inclusi nel prezzo di vendita della merce, tutti gli aumenti intervenuti tra il momento dell'acquisto e la consegna saranno a carico dell'acquirente.
4.2. Il luogo di adempimento per la consegna è lo stabilimento del venditore o il relativo sito di produzione; per il pagamento è la sede del venditore a Herisau.
5. Rispetto della riservatezza
5.1. Le Parti trattano come riservati tutti i fatti che non sono né ovvi né pubblicamente accessibili. La riservatezza deve essere mantenuta dall'inizio delle discussioni tra acquirente e venditore e rimane illimitata anche dopo la cessazione del contratto. Sono fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dalla legge.
5.2. Se il Fornitore desidera pubblicizzare o pubblicare questo rapporto contrattuale, è necessario il consenso scritto dell'Acquirente.
6. Garanzia
6.1. L'acquirente deve verificare lo stato della merce immediatamente al ricevimento, e comunque prima della sua lavorazione o trasformazione. I difetti palesi devono essere segnalati immediatamente dopo il ricevimento della merce contestata. I difetti occulti devono essere segnalati immediatamente dopo la loro scoperta, ma al più tardi entro 6 mesi dal ricevimento della merce. Le contestazioni dei difetti devono in ogni caso essere fatte per iscritto, indicando il difetto e il numero di pezza e allegando un campione della merce contestata.
6.2. Piccole deviazioni di qualità, colore, larghezza, peso e finissaggio, d'uso commerciale o tecnicamente inevitabili, non possono essere oggetto di contestazione. La merce consegnata è finita, salvo diversa pattuizione. Si applicano i valori di restringimento specifici del prodotto convenuti o accettati dal venditore. Le pezze provenienti da bagni di tintura diversi devono essere lavorate separatamente. Sono escluse le contestazioni di difetti derivanti dal mancato rispetto di questa disposizione o dal mancato rispetto di chiare istruzioni del venditore.
6.3. In caso di reclamo giustificato, l'acquirente ha il diritto esclusivo a una singola riparazione o sostituzione della merce. Nella misura in cui la merce sia già stata lavorata, il venditore corrisponderà un risarcimento che in nessun caso supererà il valore di fattura della quantità di tessuto da lui consegnata, purché lavorata e dimostrabilmente difettosa.
6.4. Le richieste di risarcimento decadono, in particolare, se la merce è stata trattata in qualsiasi modo senza l'approvazione del venditore.
7. Cessione e costituzione in pegno a titolo di garanzia
7.1. La merce consegnata rimane di proprietà del venditore fino al suo completo pagamento. Tuttavia, l'acquirente può vendere o ulteriormente lavorare la merce nel corso della normale attività commerciale. È esclusa qualsiasi costituzione in pegno o cessione di tale merce a favore di terzi senza il consenso del venditore. In caso di pignoramento di questo prodotto da parte di terzi, l'acquirente deve informare immediatamente il venditore. Se l'acquirente vende la merce a lui consegnata, indipendentemente dallo stato, cede con la presente al venditore tutti i crediti a lui spettanti dalle vendite con tutti i diritti accessori fino al completo saldo di tutti i debiti derivanti dalle consegne di merce.
8. Diritto applicabile e foro competente
8.1. Si applicano le Condizioni Generali di Contratto e, in via complementare, le disposizioni del Codice delle Obbligazioni svizzero (CO). È esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna 0.221.211.1) e del diritto internazionale privato.
8.2. Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate è Herisau, Svizzera.
9. Modifiche
9.0. Modifiche, integrazioni, accordi accessori o l'annullamento parziale o totale del contratto sono validi solo se effettuati per iscritto.